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Appunti sull'Imprenditore, Sintesi del corso di Diritto

Appunti sulla parte che concerne la suddivisione dell'imprenditore in (piccolo/Grande/agricolo commerciale etc.) del diritto spiegato nelle classi 5° Appunti Utilissimi per fare un ottimo esame di maturità

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

In vendita dal 23/10/2014

DAgoSarah
DAgoSarah 🇮🇹

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Scarica Appunti sull'Imprenditore e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! Imprenditore, in base all'Art 2082 C.C. è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi. Chiunque può esercitare l'attività di impresa purchè abbia la capacità di agire (compimento della maggiore età) e sia in grado di intendere e volere. Un soggetto si può dire Impreditore se:  Esercita una attività economica - consiste nello svolgere un'attività che produca ricchezza sul mercato.  Produce o scambia beni o servizi - Produce nuovi beni o fornisce servizi o scambia beni già esistenti.  Organizza l'attività economica - si avvale di un complesso di mezzi materiali e di mano d'opera quindi personale che collegati tra loro vengo organizzati, il complesso di beni è detto AZIENDA .  Esercita professionalmente l'attività economica - l'esercizio deve essere abituale anche se non necessariamente continuativo.  L'imprenditore può esercitare l'impresa da solo o in collaborazione ad altri soggetti presi alle sue dipendenze (dipendenti) o lavoratori autonomi (consulenti, medatori agenti di commercio). Tra i Dipendenti ce ne sono alcuni forniti della Rappresentanza dell'imprenditore stesso, che differenziano solo per la ampiezza di potere di rappresentanza:  L'Instintore - (Direttore Generale, Gerente, Preposto responsabile dell'intera azienda)  Il Procuratore - (responsabile di un settore dell'azienda)  Il Commesso - (è un esecutore delle direttive impartite e ha la rappresentanza solo nell'ambito della sua mansione specifica) In base alla dimensione: Piccolo imprenditore (micro/piccola/media/famigliare Impresa Grande Imprenditore In base alla attività: Imprenditore Agricolo Imprenditore commerciale In base al n° dei Titolari: (STATUTO IMP.COMM.) Imprenditore Individuale Imprenditore Collettivo o Società In base al soggetto Titolare: Pubblico Privato Impresa Pubblica Ente Economico Società per Azioni società di diritto privato con finalità di lucro, con cui lo Stato o un altro ente pubblico possiede il pacchetto azionario di maggioranza. es. ENEL/Telecom. Piccolo imprenditore in base all'Art 2083 C.C. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un' attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia: 1. Il coltivatore diretto del fondo: è il piccolo affittuario che coltiva la terra con il lavoro prevalentemente proprio o dei famigliari. 2. L'Artigiano in base alla legge del 8/8/85 n°443, è l'imprenditore che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare dell'impresa, assumendone la piena responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Questa attività deve avere lo scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi: sono escluse quindi le attività agricole e di commercio. Oltre a questi requisiti ci sono quelli: - Qualitativi (il lavoro manuale, conduzione personale dell'impresa) - Quantitativo (la legge ammette un numero di dipendenti massimo in base al tipo di attività artigianale). 3. Il Piccolo Commerciante: è il negoziante o l'ambulante con volume d'affari limitato: - Piccola e Media impresa: Micro Impresa - (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 2.000.000 Euro) Piccola impresa - (meno di 50 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 10.000 Euro) Media impresa - (dipendenti inferiori a 250 e fatturato annuo non supera i 50.000Euro) Impresa Famigliare - () Deve essere individuata ai fini di agevolazioni fiscali e per l'eventuale soggezione al fallimento, NON è PICCOLO IMPRENDITORE chi: o ha effettuato investimenti nell'azienda per + 300.000 Euro. o ha realizzato ricavi lordi, calcolati in media degli ultimi tre anni o dall'inizio attività di un ammontare complessivo annuo di 200.000 Euro. Imprenditore Agricolo in base alla legge 2135 C.C. è colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Cioè attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso. (connesse:attività esercitate dal medesimo imprenditore, che abbiano come oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o l'allevamento e le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, comprese le attività di valorizzazione del territorio). Imprenditore commerciale è colui che non riveste i caratteri propri del piccolo imprenditore(nè dell'imprenditore agricolo) ed esercita professionalmente una delle attività elencate dal Art 2195 C.C.:  Attività Industriale: diretta alla produzione di beni o servizi. ( Industriale= non è riferito solo alla prod. di beni o trasformazione di materie prime, ma anche alla prod. di servizi.)  Attività Intermediaria: l'oggetto è l'acquisto e la vendita di beni quindi la circolazione di beni. (commercianti, import-export)  Attività di Trasporto: di cose o persone, per terra/aria/acqua.  Attività Bancaria e assicurativa: raccolta dei risparmi e l'esercizio del credito, attività finaziaria e attività di Borsa.  Attività Ausiliarie: attività in cui si avvalgono altri imprenditori per l'esercizio della propria impresa. (agenti di commercio, mediatori,spedizionieri) Statuto Imprenditore commericiale: complesso delle disposizioni di legge del CODICE CIVILE e degli obblighi dell'Imprenditore Commerciale: 1. L'Obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese (Camera di Commercio): Obbligatoria dall'Art 2195 C.C. ha l'utilità di istituire un regime di pubblicità (portare a conoscenza terzi) legale delle imprese, sia individuali (Ditte) sia collettive (società). 2. L'Obbligo di tenere le scritture contabili indicate dall' Art 2214 C.C.: o Libro Giornale: annotazione giornaliera delle operazioni gestionali o Libro degli Inventari: elenco aggiornato, almeno una volta all'anno di tutte le attività e passività patrimoniali, fondamentale per la REDAZIONE DEL BILANCIO. L'imprenditore deve conservare per 10 anni le scritture in relazione ad ogni singolo affare in base all Art 2220 C.C. e conservarle regolarmente e ordinatamente per ricostruire le vicende economiche dell'azienda come descritto all' Art 2219 C.C. Nei rapporti con soggetti non imprenditori (es.chi vanta un credito a discapito dell'imprenditore) il contenuto delle scritture contabili fa prova contro l'imprenditore; nei rapporti con altri imprenditori fa prova a favore dell'imprenditore, ciò è regolato dagli Art. 2709 e 2710 C.C. o Registri prescritti ai fini fiscali dell'IVA o Altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. 3. La soggezione al Fallimento e altre procedure concorsuali  () Impresa Famigliare: in base alla riforma del diritto di famiglia (legge 19/5/75 n°151) la quale ha introdotto l'Art 230 bis del C.C.: è Famigliare l'impresa in cui prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro i famigliari, ritenedosi tali il cognuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Da cui scaturiscono dei Diritti dei Famigliari:  Diritto al Manenimento: secondo la condizione patrimoniale famigliare.  Diritto di Partecipazione agli utili dell'impresa, ai beni acquistati e agli incrementi in proporzione alla qualità e quantità del lavoto prestato.  Diritto di Voto e quindi al potere decisionale in base alle gestioni aziendali.  Diritto di Liquidazione della quota di partecipazione all'impresa.  Diritto di Prelazione: in caso di trasferimento dell'azienda famigliare o di divisione ereditaria. L'Azienda in base all Art 2555 C.C., è definita come li complesso dei beni [mobili o immobili, materiali o immateriali] organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Segni distintivi:  La Ditta: è il nome con cui l'imprenditore esercita l'impresa ( con cognome o sigla dell'imprenditore, non deve provocare confusione con altre imprese esistenti)  La Ragione sociale - ditta delle società di persone O La Denominazione sociale - ditta delle società di capitali. Art 2567 C.C.  Il Marchio: è il segno distintivo dei locali in cui si svolge l'impresa.(l'uso del marchio è esclusivo solo se viene registrato presso l'ufficio marchi e brevetti). L'Azienda si può Trasferire di proprietà tramite: usufrutto (Art.2561C.C.) o in affitto (Art. 2562 C.C.) o tramite Vendita o donazione, etc. L'importante è il divieto di concorrenza che obbliga per 5 anni chi aliena l'azienda a non iniziare una nuova impresa. L'obbligo dell'usufruttuario o affittuario è anche quello di non modificare la destinazione economica della azienda. Il trasferimento comporta alla: o Cessione dei contratti esistenti che vanno a capo del nuovo acquirente (Art 2558) Quindi l'acquirente prende il posto del cedente in tutti i contratti per l'esercizio dell'impresa. Infatti in base all' Art 1406 della
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