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Riassunto Diritto e gestione dei beni culturali - Cammelli, Sintesi del corso di Archeologia

Riassunto del volume di Cammelli "diritto e gestione dei beni culturali"

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

In vendita dal 23/08/2014

mayu86
mayu86 🇮🇹

3.5

(10)

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Scarica Riassunto Diritto e gestione dei beni culturali - Cammelli e più Sintesi del corso in PDF di Archeologia solo su Docsity! DIRITTO E GESTIONE DEI BENI CULTURALI NOZIONE DI BENE CULTURALE Il termine è recente, introdotto negli anni 50 con la Commissione Franceschini. La nozione presenta i tratti della tipicità (il bene è creato dal legislatore), pluralità (assume caratterizzazione per tipi o categorie, non si configura una nozione unitaria di bene culturale ma sussiste una pluralità di tipi di beni culturali), materialità (si tratta di beni mobili o immobili). Beni immobili: come opere della letteratura, musica, di ingegno, ma anche spettacoli, feste e tradizioni. Le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili all'elaborzione e diffusione della cultura. Nelle attività di spettacolo sono annoverabili le attività teatrali, musicali, di danza. Patrimonio culturale comprende i beni culturali e le opere di ingegno. Patrimonio storico e artistico dovrebbe riferirsi ai soli beni culturali. Dai beni culturali sono da tenere distinti i beni paesaggistici (o ambientali) che pur assimilabili ai primi per il valore culturale che possiedono e perciò ricondotti anche essi al concetto di patrimonio culturale, sono considerati sepoaratamente dal Codice sul piano della nozione. La Commissione Franceschini comprese fra i beni culturali i beni ambientali. Furono distinti due tipi: beni ambientali di tipo paesaggistico (aree naturali, ecologiche, paesaggi artificiali a opera dell'uomo), e quelli di tipo urbanistico (annoveranti le strutture urbanistiche). Problema della qualificazione come beni culturali di beni ambientali. Dalla nozione assunta dalla Commissione Franceschini risultavano qualificabili come beni culturali i beni ambientali di tipo urbanistico e fra quelli di tipo paesaggistico, i paesaggi artificiali, in quanto opera dell'uomo e testimonianza quindi di civiltà. Per gli altri beni sui cui non ha intervenuto l'uomo si includobno nei beni culturali. Insieme alla nozione di beni paesaggistici, nel Codice è presente quella di paesaggio, con cui l'articolo 131 intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani, e dalle loro relazioni. Le categorie dei beni culturali sono menzionate negli articoli 10 e 11 del codice. Il 10 concerne le categorie generali, ossia le cose che risultano assoggettate a tutte le disposizioni contenute nella seconda parte dedicata alla Tutela, mentre l'11 si riferisce alle categorie speciali, ossia a cose considerate beni culturali solo ai fini di talune disposizioni. Inoltre le categorie generali sono tracciate secondo l'appartenenza dei beni, pubblica o privata, mentre alcuni tipi sono indicati solo perchè costituenti articolazioni degli altri. Le categorie generali possono essere raggruppate in ragione dei caratteri materiali delle cose in gruppi: 1) cose immobili e mobili con interesse artistico, storico, archeologico, 2) raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, 3) collezioni o serie di oggetti. Come categorie speciali l'articolo 11 considera: stemmi, affreschi, graffiti, iscrizioni, opere di pittura, grafica, scultura non oltre 50 anni, mezzi di trasporto con più di 75 anni. Perchè una cosa sia qualificabile come bene culturale e assoggettata quindi al regime previsto dal Codice, può non bastare che presenti i caratteri necessari ma a volte è richiesto l'intervento dell'autorità amministrativa che valuti la sussistenza di detti caratteri (individuazione dei beni culturali). L'individuazione è requisito sempre sufficiente ai fini dell'opertatività della disciplina prevista ma non sempre necessario. I meccanismi sono vari e dipendono dall'appartenenza del bene culturale, cioè dall'identità del soggetto titolare della proprietà in ordine al bene: proprietà dello Stato, proprietà di enti pubblici, territoriali, proprietà di persone giuridiche private senza fini di lucro (enti ecclesiastici), con fine di lucro. I meccanismi di individuazione sono nominati negli articoli 12, 13, 52 del codice e si dividono in verifica, dichiarazione e individuazione. La verifica: l'articolo 5 del Tu prevedeva che gli enti pubblici diversi dallo Stato e le persone private senza scopo di lucro presentassero al Ministero l'elenco descrittivo delle cose di loro appartenenza aventi interesse storico, artistico, così facendo concorrevano all'identificazione, compito al quale provvedeva il solo ministero nel caso di beni di soggetti privati con scopo di lucro. Gli elenchi avevano scopo dichiarativo. Questo sistema era incerto anche per la sottrazione al vincolo dell'inserimento in elenchi delle cose mobili e immobili dello stato per cui non era prevista l'individuazione, sia per l'inosservanza del vincolo nei casi previsti. Novità furono portate dal d.p.r. del 2000 numero 283, che sancì da un lato l'inalienabilità degli immobili culturali, appartenenti a enti minori, dall'altro estese il vicolo della loro compilazione alle amministrazioni statali coinvolte in processi di dismissione o valorizzazione di beni. L'esito della verifica se positivo comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, se negativo, la fuoriuscita da questa disciplina. Nel meccanismo di verifica è stata aggiunta una tempistica per il suo svolgimento nel caso di beni immobili, che venne perfezionata con l'introduzione del silenzio significativo, silenzio-assenso: la mancata comunicazione dell'esito della verifica nel termine di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale a esito negativo della verifica. Ora il mancato rispetto del termine risulta qualificabile solo come silenzio-inadempimento. Dichiarazione dell'interesse culturale: la modalità è prevista dall'articolo 13 del codice e consiste in un atto, assunto dall'autorità competente, di dichiarazione dell'interesse qualificato rivestito dalla cosa, in genere di proprietà dei privati. Esprime la valutazione della presenza nella cosa di quel carattere che consente di considerare la cosa stessa come bene culturale, con l'effetto di sottoporla alla disciplina prevista per i beni culturali. Le ipotesi previste concernono l'interesse importante delle cose di interesse artistico, storico, appartenenti a persone private con fine di lucro, interesse storico importante di archivi e documenti appartenenti a privati, eccezionale interesse di raccolte librarie di privati, interesse importante di immobili e mobili con riferimenti alla storia politica, militare, appartenenti a chiunque. Beni culturali ex lege comprendono le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e luoghi espositivi, raccolte librarie di enti pubblici. L'articolo 13 stabilisce che il regime di tutela non viene meno a seguito della trasformazione della natura giuridica dei soggetti proprietari, quindi non richiede una successiva dichiarazione. Il carattere della dichiarazione la presenta come atto di accertamento costitutivo. L'articolo 15 prevede forme di pubblicità per la dichiarazione: notificazione al proprietario, possessore o detentore della cosa; trascrizione nei registri immobiliari se concerne cose soggette a pubblicità immobiliare; elenco dei beni dichiarati, anche su supporto informatico. L'articolo 14 prevede che l'avvio della dichiarazione spetti al soprintendente di settore, d'ufficio, o su richiesta di un ente territoriale minore. Circolazione in ambito nazionale. La disciplina della circolazione dei diritti sul bene culturale varia a seconda della condizione giuridica del bene, che dipende dalla antura pubblica o privata del soggetto che ne ha la proprietà e dalla categoria del bene. Per quanto riguarda i beni culturali pubblici, il legislatore è mosso dall'idea che la proprietà pubblica del bene culturale sia non solo funzionale al godimento da parte della collettività e alla conservazione del bene ma ne costituisca anche la garanzia. Con il termine alienazione fa riferimento non a un istituto giuridico specifico ma a un effetto che può conseguire da più istituti consistente nel trasferimento del diritto di proprietà e nella costituzione o traslazione di un diritto reale di godimento. I beni inalienabili comprendono un blocco di beni culturali demaniali, beni immobili archeologici, beni dichiarati monumenti nazionali, raccolte di pinacoteche, musei gallerie e biblioteche, archivi di enti pubblici territoriali. L'inalienabilità cautelare rappresenta una novità del Codice. Prima con l'articolo 5 del Tu si prevedeva che le cose di interesse storico ecc. degli enti territoriali diversi dallo stato e dalle persone giuridiche private senza scopo di lucro fossero soggette alla disciplina di tutela sulla base di una presunzione generale di culturalità. Ora è stabilito che le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni siano inalienabili fino a quando non sia concluso il procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Tutti gli altri beni culturali appartenenti a enti pubblici sono suscettibili di alienazione totale o parziale, previa autorizzazione del ministero. La prelazione consiste nel potere del Mibac o di altri enti territoriali interessati a acquistare beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società. Presupposti della prelazione artistica sono un atto di alienazione a titolo oneroso o di conferimento in società di un bene culturale. Per atti di alienazione sono da intendersi solo gli atti che trasferiscono la proprietà del bene. Il titolo oneroso consiste nella previsione di un corrispettivo per il trasferimento della proprietà. Alla base della prelazione c'è una volontà da parte del proprietario di dismettere il bene culturale con corrispettivo. la prelazione artistica va distinta da quella legale che da luogo a una sostituzione del gerzo nella posizione contrattuale dell'acquirente. L'acquisto coattivo consiste nella possibilità per lo stato o regione di acquistare la cosa in relazione alla quale è presentata richiesta di attestato di libera circolazione. Non ha alla sua base una volontà manifestata da parte del proprietario di dismettere la titolarità della cosa. L'espropriazione è disciplinata in tre fattispecie: di beni culturali, per fini strumentali, per interesse archeologico. La prima può concernere beni mobili e immobili ed è a favore non solo dello stato ma anche di enti senza scopo di lucro. Risponde a un interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni. La seconda è prevista per cose immobili, non consistenti in beni culturali, al fine di isolare e restaurare beni culturali immobili, assicurarne luce e prospettiva. La terza è per scavi di
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